IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo
del  senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi
decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di
diverse componenti;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato
con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive
modificazioni;
  Vista  la  delibera del senato accademico in composizione allargata
del  9 febbraio  2006 che ha approvato alcune modifiche dello statuto
dell'Universita' degli studi di Cagliari;
  Vista  la delibera del consiglio di amministrazione del 23 febbraio
2006  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette
modifiche;
  Vista  la  nota rettorale n. 4288 del 27 febbraio 2006 con la quale
sono  state  trasmesse  al  M.I.U.R.,  per il prescritto controllo di
legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
le modifiche dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  nota ministeriale n. 980 dell'8 marzo 2006, con la quale
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
esercitato  il  succitato  controllo  di legittimita' e di merito, ha
comunicato  che  in  relazione  al testo di modifiche proposto non vi
sono osservazioni da formulare;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi
di  Cagliari  sono  modificati  cosi'  come  indicato  nel  prospetto
sottoriportato:
    e'  approvata  la  modifica dell'art. 12, commi 2, 4, 9 e 10 che,
pertanto, viene riformulato come segue:
  «Art. 12 (Rettore). - (Omissis).
  2.  Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima  fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non
e' eleggibile per piu' di quattro mandati consecutivi.
  (Omissis).
  4.  Le  elezioni del Rettore sono indette dal decano dei professori
di  ruolo  o fuori ruolo di prima fascia, almeno sei mesi prima della
scadenza del mandato.
  (Omissis).
  9.  Il  Rettore  nomina, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di
prima  fascia,  un Prorettore che in caso di impedimento o di assenza
lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
  In caso di assenza o di impedimento del Prorettore, le sue funzioni
vengono svolte dal decano dei presidi.
  10.  Il rettore nomina, altresi', tra i professori di ruolo e fuori
ruolo,  sentito il senato accademico, propri delegati cui attribuisce
specifiche competenze.».
  E'  approvata  la  modifica  dell'art.  24,  commi 1 e 5, che viene
riformulato come segue:
  «Art.  24  (Preside  di  facolta).  -  1. Il preside di facolta' e'
eletto,  a  maggioranza  assoluta  degli aventi diritto al voto nella
prima   votazione   e   a  maggioranza  assoluta  dei  votanti  nelle
successive,  dal  Consiglio  di  facolta' nella sua composizione piu'
ampia tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo
pieno.  E'  nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni
accademici e non e' eleggibile per piu' di tre mandati consecutivi.
  (Omissis).
  5.  Il  preside  puo'  designare  tra i professori di ruolo e fuori
ruolo  di  prima fascia a tempo pieno un preside vicario che, in caso
di  assenza  o  di  impedimento,  lo sostituisce in tutte le funzioni
previste  dalla  legge,  dallo  Statuto e dai regolamenti. Il preside
vicario e' nominato dal Rettore.
  In  caso  di  mancata  nomina del preside vicario, o in caso di sua
assenza  o  impedimento,  il  preside  e'  sostituito  dal decano dei
professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.».
  E'  approvata  la  modifica  dell'art. 27, comma 1, che viene cosi'
riformulato:
  «Art.  27  (Presidente del consiglio di classe). - 1. Il presidente
del   consiglio   di  classe  e'  eletto  dal  Consiglio,  nella  sua
composizione  piu'  ampia,  tra i professori di ruolo e fuori ruolo a
tempo  pieno afferenti, dura in carica tre anni accademici e non puo'
essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Per l'elezione del
presidente  il  consiglio  e'  convocato  dal  decano  dei professori
ordinari afferenti alla classe.».
  (Omissis).
  E'  approvata  la  modifica  dell'art. 29, comma 5, che viene cosi'
riformulato:
  «Art.  29  (Scuole  di  specializzazione).  - 5. Il direttore ha la
responsabilita'   del   funzionamento   della  scuola.  E eletto  dal
consiglio della scuola tra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne
fanno  parte, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta.».
  (Omissis).
  E'  approvata  la  modifica  dell'art. 37, comma 2, che viene cosi'
riformulato:
  «Art. 37 (Dipartimenti). - (Omissis).
  2.  Al Dipartimento afferiscono i professori di ruolo e fuori ruolo
e  i  ricercatori,  secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento
generale di Ateneo.».
  (Omissis).
  E' approvata la modifica dell'art. 39, commi 1 e 5, che viene cosi'
riformulato:
  «Art.  39  (Direttore  di  dipartimento).  -  1.  Il  direttore  di
Dipartimento  e'  un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno,
eletto dal consiglio nella composizione piu' allargata, a maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto  nella prima votazione e a
maggioranza  assoluta  dei  votanti nelle successive. E' nominato con
decreto  del  Rettore,  dura  in  carica tre anni accademici e non e'
eleggibile per piu' di due mandati consecutivi.
  (Omissis).
  5.  Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo un
vicedirettore  che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di
impedimento  o  assenza. Il vicedirettore e' nominato con decreto del
Rettore.».
  E'  approvata  la  modifica  dell'art. 43, comma 6, che viene cosi'
riformulato:
  «Art. 43 (Centri interdipartimentali di servizio). - (Omissis).
  6.  Il  presidente  e' un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo
pieno  eletto  dal  comitato  tecnicoscientifico al proprio interno e
dura in carica tre anni.».
  E'  approvata la modifica dell'art. 47, commi 2 e 3 che viene cosi'
riformulato:
  «Art. 47 (Sistema bibliotecario di Ateneo). - (Omissis).
  2.  Al sistema e' preposta una «Commissione di Ateneo per i servizi
bibliotecari  e  documentari»  (CAB)  con compiti di pianificazione e
indirizzo.
  La CAB, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, e' nominata su
delibera del senato accademico ed e' rinnovata ogni tre anni.
  3.  La disciplina per la costituzione ed organizzazione della CAB e
delle  strutture  afferenti  al sistema e' demandata ad uno specifico
regolamento  di  Ateneo,  emanato  dal Rettore su delibera del senato
accademico, sentito il consiglio di amministrazione.».